Art.1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo delle aree delle Autostazioni SVT di Vicenza, Valdagno e Montecchio Maggiore da parte degli utenti e del pubblico in genere.

2. Tutti coloro che si trovano all’interno dell’area dell’Autostazione SVT devono attenersi alle disposizioni del presente regolamento oltre che ai Regolamenti Comunali vigenti nel Comune in cui è ubicata l’autostazione.

Art.2 Disposizioni Generali per il pubblico

1. Le Autostazioni SVT sono aperte al pubblico con i seguenti orari:

Autostazione SVT di Vicenza:
giorni feriali dalle ore 5:00 alle ore 21:00
domenica e festivi dalle ore 6:00 alle ore 20:00

Autostazione SVT di Valdagno:
giorni feriali dalle ore 4:30 alle ore 22:30
domenica e festivi dalle ore 6:00 alle ore 22:30

Autostazione SVT di Montecchio Maggiore:
giorni feriali dalle ore 5:00 alle ore 21:30
giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:30

Al di fuori di tali orari l’accesso è riservato solo agli addetti ai lavori autorizzati da SVT.

2. L’accesso alle autostazioni negli orari di apertura al pubblico è consentito al fine dell’utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale (o delle linee a lunga percorrenza con fermata autorizzata all’interno delle autostazioni stesse) ed è riservato ai viaggiatori in possesso di regolare e valido titolo di viaggio ed agli eventuali accompagnatori.

3. Limitatamente alle effettive necessità, l’accesso alla stazione è altresì consentito per l’utilizzo delle attività ivi insistenti (bar / edicola / biglietteria).

4. E’ vietato al pubblico sostare sui piazzali e sulle corsie veicolari di transito degli autobus o procedere su queste ultime.

5. Nell’ambito dell’autostazione e relative pertinenze è vietata:
- la distribuzione di avvisi di qualsiasi genere, salvo autorizzazione,
- la questua a qualunque titolo;
- la vendita di cose, l’offerta o la trattativa di servizi in luoghi diversi da quelli autorizzati;
- svolgere attività di cantante, suonatore e simili,
- fare raccolta di fondi a qualunque titolo;
- insudiciare il piazzale, i bagni e le aree di attesa;
- utilizzare fiamme libere;
- fumare nell’area di attesa e nelle aree di fermata

6. Saranno soggette ad allontanamento da parte del personale preposto le persone, ancorché in possesso di regolare titolo di viaggio, che sostino a fini diversi dall’utilizzo del pubblico trasporto, che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la pubblica decenza, diano scandalo e/o disturbo agli altri viaggiatori o che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d’ordine e di sicurezza del servizio od alle disposizioni del presente regolamento. Sarà altresì disposta l’immediata rimozione di veicoli, merci o bagagli dei trasgressori.
Chi si renda responsabile di uno dei comportamenti sopra previsti, ne risponderà anche ai sensi dell’art. 650 c.p. ( Art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità – Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”)

7. Gli oggetti smarriti e rinvenuti nell’ambito dell’autostazione vanno segnalati all’ufficio Assistenza alla Clientela o alla biglietteria che provvedono alla custodia e riconsegna ed eventuale trasmissione agli uffici del comune di pertinenza secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi.
8. All’interno delle autostazioni non sono ammessi animali appartenenti a specie pericolose.
Gli altri animali sono ammessi sotto la responsabilità dell’accompagnatore che deve adottare tutte le cautele e attrezzature necessarie affinché non arrechino danno o disturbo ai viaggiatori e che non insudicino o deteriorino le aree e le attrezzature dell’Autostazione.
I cani (esclusi: cani guida per non vedenti e non udenti; cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili; cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco) devono essere tenuti al guinzaglio (non più lungo di 1,5 metri) ed il conduttore deve avere con sé la museruola, da applicare nel caso in cui le condizioni di affollamento del locale lo richiedano o in ogni caso su richiesta del personale aziendale o delle Forze dell’Ordine.

9. È fatta salva l’applicazione da parte delle forze dell’ordine di eventuali norme più restrittive e/o sanzioni più gravose previste dai Regolamenti Comunali vigenti nel Comune in cui è ubicata l’autostazione.

10. L’accesso alla Autostazione è inoltre consentito alle persone autorizzate dall’Azienda per qualsiasi intervento richiesto dalla stessa.

Art. 3 Norme di sicurezza per il pubblico

1. Il principale e più grave rischio di infortunio nelle autostazioni è causato dal pericolo di investimento di persone da parte di autobus od altri veicoli.
A tal fine:
- I viaggiatori sono tenuti a procedere all’interno del piazzale avvalendosi degli appositi passaggi pedonali e a rispettare la segnaletica presente nonché le indicazioni del personale di SVT;
- i passeggeri in attesa al sopraggiungere dell’autobus devono rimanere ad opportuna distanza di sicurezza ed approssimarsi alla porta di salita allorché l’autobus è fermo agevolando l’eventuale discesa di altri passeggeri;
- nell’attraversamento di pensiline o postazioni di sosta di autobus i passeggeri devono arrestarsi sul marciapiede o sulle aree di sosta passeggeri segnalate, osservare a destra ed a sinistra che non sopraggiunga alcun mezzo, ed una volta impegnata la corsia destinata alla marcia dei veicoli, sgomberarla rapidamente. Ove presenti devono obbligatoriamente utilizzare gli appositi passaggi pedonali;
- i passeggeri devono evitare di passare vicino ad autobus in moto e di attraversare file di veicoli in sosta;
- non è ammessa la presenza di pubblico nelle aree riservate esclusivamente al transito e alle manovre dei bus e al personale aziendale.

2. Solo al personale autorizzato di SVT è consentito l’accesso ai piazzali di rimessaggio, nel rispetto della segnaletica presente.
3. E’ fatto assoluto divieto all’utenza di spostarsi al di fuori degli spazi individuati in particolare lungo le vie di corsa e i piazzali di rimessaggio degli autobus.

4. È espressamente vietato ai pedoni di accedere o uscire dalle autostazioni utilizzando i varchi destinati agli autobus. È vietato scavalcare o manomettere le sbarre automatiche di apertura dei varchi. Queste sbarre sono in funzione per regolare il flusso degli autobus e garantire la sicurezza.

Art. 4 Circolazione veicolare nei piazzali dell’autostazione
1. All’interno dei piazzali delle autostazioni possono circolare e sostare esclusivamente i veicoli aziendali e quelli espressamente autorizzati.
2. E’ vietato l’accesso, il transito e la sosta a veicoli non autorizzati, compresi biciclette e ciclomotori. Eventuali veicoli di qualunque genere, inclusi i velocipedi, parcheggiati senza autorizzazione negli spazi delle Autostazioni SVT verranno prontamente rimossi

Vicenza, 06/03/2025
Società Vicentina Trasporti a r.l.

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